REGOLAMENTO PASS STADIO
REGOLAMENTO PER L’USO DEI PASS DI SERVIZIO/TERMINI DI UTILIZZO PASS DI SERVIZIO
Il rilascio del pass è soggetto alle disposizioni di volta in volta emanate dall’autorità competente.
Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all’interno dello stadio, l’applicazione del disposto delle leggi n. 401/1989; 377/2001, 88/2003 e 41/2007 e s.m.i. in materia di sicurezza negli stadi, nonché l’applicazione della vigente normativa tributaria in materia di biglietti di servizio, l’uso dei pass di servizio è soggetto alle seguenti norme.
- I pass sono numerati. I possessori dei pass potranno accedere allo stadio solo dall’ingresso dedicato.
- All’ingresso i possessori dei pass dovranno accettare di farsi identificare dal personale di servizio mediante l’esibizione di un documento di identità. In caso di rifiuto, non sarà consentito l’accesso allo stadio.
- Dal momento dell’identificazione del portatore, ogni pass sarà nominativamente abbinato al suo possessore e non potrà essere utilizzato da altra persona.
- I possessori dei pass avranno accesso solo alle aree indicate nei pass medesimi e solo per ragioni di servizio;
- I possessori dei pass dovranno accettare di farsi identificare in qualsiasi momento dal personale di servizio mediante l’esibizione di un documento di identità. Il rifiuto di sottoporsi all’identificazione, l’uso di un pass assegnato ad altra persona o l’uso del pass per ragioni diversa da quelle di servizio o, infine, l’accesso ad aree non consentite, comporterà l’immediato accompagnamento all’uscita del possessore del pass, che potrà essere segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza per gli accertamenti del caso. A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 1-septies, comma 2, decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla legge 41/2007 “Chiunque …entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene… è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro… contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”.
- Ai sensi dell’art. 1 quinquies legge 24 aprile 2003 n. 88 l’accesso indebito negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 persone è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 516 e che ai sensi dell’art. 6 bis comma 2 legge 13 dicembre 1989 n. 401, chiunque superi indebitamente una recinzione o separazione di un impianto sportivo è punibile con l’arresto fino a sei mesi.
- L’uso del PASS DI SERVIZIO costituisce un’integrale accettazione e presa visione del Regolamento d’uso dello Stadio, codice Etico e Codice di Condotta facente capo ad Sef Torres.
TORRES CALCIO
Via Coradduzza, 2, 07100 Sassari
P.IVA 02752760906 | C.F 92155400903
E-mail: info@seftorrescalcio.com
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